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RETE SOCIALE
08/05/2008  Lascia un commento
Il decreto ministeriale che regola l’istituzione dei centri di raccolta dei RAEE
Legambiente Circolo di Matera
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, l’atteso Decreto recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", emanato in attuazione del Dlgs 152/2006.

Il nuovo regolamento (DM 8 aprile 2008) è a cavallo tra normativa generale sui rifiuti e normativa speciale sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in quanto permette l’avvio alla completa operatività del Dlgs 151/2005 in materia di RAEE) e stabilisce le modalità per la realizzazione e la gestione dei centri destinati ad accogliere i rifiuti da raccolta differenziata, tra cui la necessità dell’autorizzazione comunale e l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

E’ previsto un regime transitorio per l’allineamento alle nuove regole da parte dei centri già operanti.

I centri di raccolta comunali devono essere costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente un attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell’allegato I del decreto (fra i quali i RAEE), conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.

La realizzazione dei centri di raccolta deve essere approvata dal Comune territorialmente competente ed il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali previsto dall’art. 212 del Dlgs 152/06. A tale proposito, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali deve stabilire, con una propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DM 08/04/08, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni dell’allegato I, oltre che delle coperture finanziarie.

I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del DM 08/04/08, sono già operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del DM 08/04/08 entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali.
DM 28.04.2008 - Disciplina centri di raccolta dei rifiuti urbani DM 28.04.2008 - Disciplina centri di raccolta dei rifiuti urbani
 
 
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